Conoscere a fondo il sistema fiscale cantonale non è operazione tanto facile in quanto l’imposizione fiscale in Svizzera è articolata in tributi diversi ed esistono molte disposizioni specifiche che non consentono una diretta lettura dell’effetto impositivo. È solo attraverso le conclusioni che si può arrivare ad affermare che l’insieme delle imposte è più tenue di quanto non sia il prelievo medio dei Paesi europei con qualche eccezione in relazione ai Paesi di recente ingresso nella Comunità, che hanno fatto della politica fiscale un elemento di attrazione di imprese e di capitali. Qui ci occupiamo della tassazione delle persone giuridiche, ricordando che la loro soggezione ad imposta si fonda sul fatto di avere la loro sede o l’effettiva amministrazione nel Cantone dei Grigioni (art. 74 LIG) e in caso di trasferimento in corso dell’anno in altro Cantone, saranno soggette all’imposta del Cantone ove si trovano alla fine dell’anno. Le società estere operanti nel Cantone dei Grigioni sono parificate a quelle svizzere come il tipo sociale al quale assomigliano di più e, se nel Cantone non hanno né la sede, né l’amministrazione, sono oggetto di imposta se hanno aziende commerciali, conducono stabilimenti o hanno proprietà fondiarie. L’imposta sull’utile si applica all’utile netto e di questo fanno parte anche gli interessi passivi di quella parte del capitale di terzi che deve essere considerata capitale proprio (art. 80 LIG). L’art. 81 LIG elenca analiticamente le spese giustificate dall’uso commerciale, ma vogliamo evidenziare l’ultimo comma, che espressamente prevede: “Gli oneri consentiti dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri”. Molto articolato è il regime delle “riserve occulte” all’art. 83 LIG che non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, come per la fusione, scissione o trasformazione della società, purché la società resti soggetta all’imposta in Svizzera (ed è espressamente escluso il trasferimento fuori dalla Svizzera) e non si realizzino le ipotesi speciali, contemplate dalla norma. Dall’utile netto sono deducibili le perdite sino a sette esercizi anteriori e la norma trova applicazione anche in caso di trasferimento purché all’interno della Svizzera. L’imposta sull’utile è a scaglioni e parte da un minimo del 3,50 % per i primi CHF 10.000, per passare a scaglioni da CHF 100.000 dal 9,00% al 17,50% applicandosi poi il 18% per ulteriori CHF 110.000 e 20% per ulteriori 220.000 per finire al 15% per l’intero utile superiore a CHF 1.200.000. Per le società che detengano almeno il 20 per cento del capitale di altra società o che abbiano un apporto superiore a CHF 2 milioni l’imposta sull’utile si riduce nella proporzione esistente tra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l’utile netto complessivo. Le società holding, cioè, come definite, quelle che hanno per scopo principale l’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l’imposta sull’utile se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. L’imposta sull’utile è riscossa invece sui redditi da proprietà fondiaria svizzera e sui ricavi per i quali viene richiesto lo sgravio delle imposte estere alla fonte, sempre che una Convenzione internazionale ne disponga l’imposizione ordinaria in Svizzera. Le società che svolgono in Svizzera attività amministrativa, ma non una commerciale, non pagano imposta sull’utile per ricavi da partecipazione, né su utili in capitale e di rivalutazione su tali partecipazioni. La pagheranno invece sui proventi da fonti svizzere, anche per utili in capitale e rivalutazione e su una quota dei proventi da fonti estere in funzione dell’importanza dell’attività amministrativa in Svizzera. Oltre all’imposta sull’utile si applica anche l’“imposta sul capitale”, che cade sul capitale proprio e si compone dal capitale versato, riserve dichiarate e riserve occulte costituite dall’utile per il quale sono state pagate le imposte, aumentato poi del capitale di terzi che dal punto di vista economico viene considerato proprio. Per le società di capitali il prelievo è pari al 2,3 per mille per i primi CHF 4 milioni e del 2,5 per il rimanente. Il capitale proprio imponibile per le società holding e società di domicilio consiste nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nella quota delle riserve occulte costituite con l’utile tassato in caso di imposizione sull’utile. Questa imposta ammonta al 0,05 per mille e comunque è dovuta in misura non inferiore a CHF 300 e per questa non si applicano imposta sul culto e le imposte complementari. Vi è poi un’altra tassazione chiamata “contribuzione straordinaria sul capitale e sulla sostanza” (art. 97 LIG), alla quale soggiacciono le persone giuridiche, ma anche quelle fisiche, associazioni e fondazioni e fondi di investimento, senza però le società di domicilio e le holding. Cade quindi sugli utili e il patrimonio, come trattati dalle norme su questi due tipi, ed è a scaglioni con un minimo di aliquota del 0,1 per mille su CHF 2 milioni e arriva al 2 per mille per oltre CHF 65 milioni. Abbiamo poi l’”imposta alla fonte” per i lavoratori stranieri senza permesso che dimorino nel Cantone dei Grigioni e percepiscano denaro per attività dipendente e non, per i lavoratori domiciliati all’estero, quali pendolari e frontalieri, e lavoratori domiciliati all’estero che percepiscano somme da datori di lavoro del Cantone. In questa disposizione rientrano i professionisti dello spettacolo residenti all’estero, musicisti, attori, sportivi, conferenzieri, che sono oggetto alla ritenuta anche se il provento va a una terza persona. L’imposta, che è a favore del Cantone dei Grigioni e del Comune, ammonta al 6 per cento delle entrate lorde. Non tanto queste sono le figure che ci interessano, ma soggiacciono a questo regime per quanto percepito i membri dei consigli di amministrazione che risiedono all’estero di società con sede o amministrazione nel Cantone. L’imposta, che è a favore del Cantone e del Comune, ammonta al 10 per cento delle entrate lorde. Esiste poi l’imposta sulle donazioni, che si applica anche nel Cantone dei Grigioni, che ha l’aliquota del 5 per cento, con alcune deduzioni ammissibili; la citiamo come opportunità che può essere considerata nelle intestazioni delle partecipazioni e va a cadere sul valore di quanto donato al netto di oneri e spese.
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